(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 19 del 10 maggio 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Autonomia della comunita' locale 1. Le comunita' locali sono autonome. 2. Il comune, ente autonomo, rappresenta la comunita' locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il comune, nel cui territorio coesistono gruppi linguistici ed etnico culturali diversi, opera anche al fine di salvaguardare e promuovere la lingua, cultura e l'identita' di tutte le proprie componenti, riconoscendo alle stesse pari dignita', nonche' lo sviluppo armonico dei loro rapporti, al fine di garantire una reciproca conoscenza e una proficua convivenza tra i gruppi. 3. Nei comuni della Provincia di Bolzano, per la nomina e il funzionamento degli organi dell'amministrazione comunale, per l'insediamento di comitati e commissioni, per la nomina di rappresentanti del comune in enti e istituzioni, nonche' per l'assunzione e gestione del personale dipendente, si applicano le norme previste dallo statuto speciale e relative norme di attuazione in materia di proporzionale fra i gruppi linguistici, nonche' quelle sull'uso delle lingue italiana, tedesca e ladina. 4. La composizione di tutti gli organi collegiali istituiti in seno ai comuni, loro consorzi, enti pubblici dipendenti dalla regione o il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa anche delegata, e relative aziende anche a ordinamento autonomo, in Provincia di Bolzano, deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, con riferimento all'ambito territoriale di ciascun comune, consorzio o azienda, fatta salva comunque la possibilita' di accesso agli appartenenti al gruppo linguistico ladino. 5. Nelle nomine e designazioni di rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati, o di componenti di commissioni, a eccezione di quelle consiliari, effettuate dagli organi comunali deve essere garantita una adeguata rappresentanza di entrambi i generi, da assicurarsi, eventualmente, nelle successive nomine o designazioni. 6. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, secondo i principi fissati dalla Costituzione. Il comune sulla base di quanto disposto dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 provvede a disciplinare l'ordinamento del personale compresa la disciplina delle modalita' di conferimento degli incarichi dirigenziali, i titoli di studio e i requisiti professionali necessari per l'affidamento degli incarichi dirigenziali, nel rispetto dei seguenti principi generali: a) l'economicita', la trasparenza, l'imparzialita' e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, perseguendo l'efficienza del sistema organizzativo comunale; b) la distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione nei comuni dotati di figure dirigenziali; c) la funzionalita' e l'ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e di bilancio; d) l'adeguatezza delle competenze professionali alla complessita' degli affari demandati alle singole strutture organizzative dell'ente; e) l'armonizzazione delle posizioni funzionali nel rispetto dei contratti collettivi di intercomparto e di comparto, a livello provinciale; f) l'equivalenza dell'abilitazione all'esercizio di funzioni dirigenziali conseguita presso le pubbliche amministrazioni del medesimo intercomparto provinciale. 7. Il comune gode di autonomia finanziaria secondo quanto stabilito dalle leggi dello stato e dalle particolari disposizioni contenute nelle leggi delle Province autonome di Trento e di Bolzano emanate in attuazione degli articoli 80 e 81, comma 2, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.