(Pubblicata nel  Supplemento  n.  2  al  Bollettino  Ufficiale  della
  Regione Trentino-Alto Adige n. 19 del 10 maggio 2018) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
(Omissis). 
 
                               Art. 1 
 
                  Autonomia della comunita' locale 
 
  1. Le comunita' locali sono autonome. 
  2. Il comune, ente autonomo, rappresenta la  comunita'  locale,  ne
cura gli interessi e ne promuove lo  sviluppo.  Il  comune,  nel  cui
territorio coesistono gruppi linguistici ed etnico culturali diversi,
opera anche al fine di salvaguardare e promuovere la lingua,  cultura
e l'identita' di  tutte  le  proprie  componenti,  riconoscendo  alle
stesse pari dignita', nonche' lo sviluppo armonico dei loro rapporti,
al  fine  di  garantire  una  reciproca  conoscenza  e  una  proficua
convivenza tra i gruppi. 
  3. Nei comuni della Provincia  di  Bolzano,  per  la  nomina  e  il
funzionamento  degli  organi   dell'amministrazione   comunale,   per
l'insediamento  di  comitati  e  commissioni,  per   la   nomina   di
rappresentanti  del  comune  in  enti  e  istituzioni,  nonche'   per
l'assunzione e gestione del personale  dipendente,  si  applicano  le
norme previste dallo statuto speciale e relative norme di  attuazione
in materia di proporzionale fra i gruppi linguistici, nonche'  quelle
sull'uso delle lingue italiana, tedesca e ladina. 
  4. La composizione di tutti gli organi collegiali istituiti in seno
ai comuni, loro consorzi, enti pubblici dipendenti dalla regione o il
cui  ordinamento  rientra  nella  sua  competenza  legislativa  anche
delegata,  e  relative  aziende  anche  a  ordinamento  autonomo,  in
Provincia di Bolzano, deve adeguarsi alla consistenza dei tre  gruppi
linguistici quale  risulta  dall'ultimo  censimento  ufficiale  della
popolazione,  con  riferimento  all'ambito  territoriale  di  ciascun
comune, consorzio o azienda, fatta salva comunque la possibilita'  di
accesso agli appartenenti al gruppo linguistico ladino. 
  5. Nelle nomine e designazioni di rappresentanti del comune  presso
enti, aziende e istituzioni operanti nell'ambito del comune  o  della
provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati, o  di  componenti
di commissioni, a eccezione di quelle  consiliari,  effettuate  dagli
organi comunali deve essere garantita una adeguata rappresentanza  di
entrambi i generi, da assicurarsi,  eventualmente,  nelle  successive
nomine o designazioni. 
  6. Il comune ha autonomia statutaria,  normativa,  organizzativa  e
amministrativa, secondo i principi  fissati  dalla  Costituzione.  Il
comune sulla base di quanto disposto dall'art.  65  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670  provvede  a
disciplinare l'ordinamento del personale compresa la disciplina delle
modalita' di conferimento degli incarichi dirigenziali, i  titoli  di
studio e i requisiti professionali necessari per l'affidamento  degli
incarichi dirigenziali, nel rispetto dei seguenti principi generali: 
    a)  l'economicita',  la   trasparenza,   l'imparzialita'   e   la
rispondenza  al  pubblico   interesse   dell'azione   amministrativa,
perseguendo l'efficienza del sistema organizzativo comunale; 
    b)    la    distinzione     tra     funzioni     di     indirizzo
politico-amministrativo e funzioni di gestione nei comuni  dotati  di
figure dirigenziali; 
    c) la funzionalita'  e  l'ottimizzazione  delle  risorse  per  il
migliore  funzionamento   dei   servizi,   compatibilmente   con   le
disponibilita' finanziarie e di bilancio; 
    d) l'adeguatezza delle competenze professionali alla complessita'
degli  affari  demandati   alle   singole   strutture   organizzative
dell'ente; 
    e) l'armonizzazione delle posizioni funzionali nel  rispetto  dei
contratti collettivi  di  intercomparto  e  di  comparto,  a  livello
provinciale; 
    f)  l'equivalenza  dell'abilitazione  all'esercizio  di  funzioni
dirigenziali  conseguita  presso  le  pubbliche  amministrazioni  del
medesimo intercomparto provinciale. 
  7. Il comune gode di autonomia finanziaria secondo quanto stabilito
dalle leggi dello stato e dalle  particolari  disposizioni  contenute
nelle leggi delle Province autonome di Trento e di Bolzano emanate in
attuazione degli articoli 80 e 81, comma 2,  dello  statuto  speciale
per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.